Statuto della Società Svizzera di Counselling Cognitivo Relazionale

 

SEZIONE 1. 3

Articolo 1      Denominazione. 3

Articolo 2      Sede. 3

Articolo 3      Scopo. 3

SEZIONE 2. 3

Articolo 4      Soci 3

Articolo 5      Ammissione dei Soci 3

Articolo 6      Dimissioni e Perdita della qualità di socio. 3

Articolo 7      Soci aderenti 4

Articolo 8      Soci Ordinari 4

Articolo 9      Soci Didatti 4

Articolo 10     Soci Istituzionali 4

Articolo 11     Soci Onorari 4

Articolo 12     Soci sostenitori 4

Articolo 13     Dimissioni e Perdita della qualità di socio. 4

SEZIONE 3. 5

Articolo 14     Organi della società. 5

Articolo 15     Assemblea generale. 5

1.      Competenze. 5

2.      Convocazione. 5

3.      Modalità di convocazione. 6

4.      Direzione. 6

5.      Quorum.. 6

6.      Modo di votazione. 6

7.      Verbale. 6

Articolo 16     Comitato Direttivo - Composizione. 6

Articolo 17     Comitato Direttivo – Competenze generali 7

Articolo 18     Comitato Direttivo – Competenze disciplinari 7

Articolo 19     Assemblea dei Soci Didatti 8

Articolo 20     Commissione Scientifico – Didattica. 8

Articolo 21     Collegio dei Probiviri 9

Articolo 22     Attribuzioni del Collegio dei Probiviri 9

Articolo 23     Organo di revisione. 10

SEZIONE 4. 10

Articolo 24     Amministrazione. 10

Articolo 25     Firme. 10

Articolo 26     Responsabilità e patrimonio sociale. 10

Articolo 27     Scioglimento. 10

Articolo 28     Disposizioni finali 11

 


SEZIONE 1

Articolo 1      Denominazione

Con denominazione Società Svizzera di Counselling Cognitivo Relazionale (SSCCR) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti Codice Civile Svizzero.

Articolo 2      Sede

La società ha sede a Lugano.

Articolo 3      Scopo

Lo scopo della società è promuovere l’approfondimento degli aspetti teorici, clinici e applicativi del Counseling cognitivo, nonché promuovere interventi di formazione, supervisione e consulenza nel campo del Counseling.

La società non ha scopo di lucro.

 

SEZIONE 2

Articolo 4      Soci

Alla società possono aderire persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

I soci possono essere:

·        Aderenti

·        Ordinari

·        Didatti

·        Istituzionali

·        Onorari

·        Sostenitori

Articolo 5      Ammissione dei Soci

Le richieste d’ammissione di nuovi membri sono sottoposte al giudizio inappellabile del Comitato Direttivo.

Il rifiuto di una domanda d’ammissione non comporta alcun obbligo di comunicazione del motivo.

Articolo 6      Dimissioni e Perdita della qualità di socio

Il socio perde tale qualità per dimissioni, per decadenza, per esclusione, per morosità, per radiazione.

In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea generale a seguito di una proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.

Le dimissioni da membro ordinario possono essere rassegnate tramite comunicazione per iscritto.

 

Articolo 7      Soci aderenti

Sono Soci Aderenti coloro che condividono gli scopi della società;

Articolo 8      Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone che hanno completato un iter formativo nel Counseling e che vengono accreditati dal Comitato direttivo secondo il Regolamento della Società.

Tramite il Regolamento della Società la società definisce gli standard e i criteri di accreditamento per i soci e per gli istituti di formazione; definisce inoltre un Albo Nazionale per i Counselor ad orientamento cognitivo.

Articolo 9      Soci Didatti

Possono diventare Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni, che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica e nel perseguimento degli scopi societari.

Il regolamento definisce i dettagli.

Articolo 10   Soci Istituzionali

Sono quegli enti, istituti o associazioni che condividono gli scopi dell’società e che ne facciano specifica richiesta; nel caso, possono così avvalersi della dizione di associato SSCC.

Articolo 11   Soci Onorari

Tale qualifica è attribuita a persone che si sono particolarmente distinte per i contributi forniti nel campo del Counseling e che accettino di aderire alla SSCC secondo i contenuti di questo statuto.

Essi sono nominati dal Presidente della Società su indicazione del Comitato Direttivo.

Articolo 12   Soci sostenitori

Sono quelle Organizzazioni o individui che, condividendo gli scopi ed i fini della SSCC contribuiscono a fornire supporti finanziari alla Società.

Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale e della quota di iscrizione.

Articolo 13   Dimissioni e Perdita della qualità di socio

Il socio perde tale qualità per dimissioni, per decadenza, per esclusione, per morosità, per radiazione.

In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea generale a seguito di una proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.

Le dimissioni da membro ordinario possono essere rassegnate tramite comunicazione per iscritto.

 

SEZIONE 3

Articolo 14   Organi della società

Gli organi della società sono:

a)        Assemblea generale

b)        Comitato Direttivo

c)         Assemblea dei Soci Didatti

d)        Commissione Scientifico – Didattica

e)        Collegio dei Probiviri

f)           Organo di revisione dei conti

 

Articolo 15   Assemblea generale

All'assemblea della società possono partecipare tutti i soci.

Il diritto di voto è tuttavia limitato ai soci ordinari.

1.      Competenze

Le competenze dell'assemblea generale sono:

a)        approvazione dei rapporti di gestione e di conti annuali;

b)        nomina del presidente, del segretario, e degli altri membri del Comitato Direttivo;

c)         nomina dell'organo di revisione;

d)        revisione parziale o totale dello Statuto;

e)        fissazione della tassa sociale;

f)           approvazione delle Regolamento della Società

g)        approvazione del Codice Deontologico

h)         tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non assegnano ad un altro organo sociale.

2.      Convocazione

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, una volta all’anno – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale – per l’approvazione del conto economico.

Su proposta del Comitato Direttivo o di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto, un’assemblea straordinaria deve essere convocata dal comitato entro 30 giorni dalla proposta.

3.      Modalità di convocazione

L’Assemblea deve essere convocata mediante lettera contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, inviata agli associati non meno di dieci giorni dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.

Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, per l’eventualità che in occasione della prima l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.

4.      Direzione

L’assemblea è presieduta dal presidente

Per la nomina del presidente l'assemblea sarà presieduta da un presidente di sala.

5.      Quorum

In prima convocazione per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità, decide il voto del presidente.

Per la modifica dello scopo della società è in ogni caso necessaria la presenza e il voto della metà più uno dei soci.

6.      Modo di votazione

Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano oppure, se richiesto da almeno un terzo (arrotondato se del caso al numero intero inferiore) dai membri con diritto di voto presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.

7.      Verbale

Le deliberazioni della assemblea risulteranno dal verbale della riunione firmato dal presidente e dal segretario e ratificato dalla successiva assemblea.

 

Articolo 16   Comitato Direttivo - Composizione

Il comitato è eletto dall’Assemblea ordinaria, resta in carica tre anni, è rieleggibile ed è composto:

·        dal presidente;

·        dal segretario;

·        da tre o più altri membri

Articolo 17   Comitato Direttivo – Competenze generali

Il Comitato Direttivo è competente per

a)        curare gli interessi dell'società e assicurare l’amministrazione corrente e deliberare in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’società;

b)        rappresentare la società di fronte ai terzi, anche in giustizia;

c)         presentare la relazione e il resoconto finanziario annuali all'assemblea generale;

d)        convocare e preparare l'assemblea generale;

e)        tenere il registro dei soci

f)           formulare le direttive per i piani dell’attività della società e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;

g)        approvare il programma annuale di attività dell’società;

h)         deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

i)           allestire un Regolamento della Società inerente i criteri di formazione per il riconoscimento quale Counselor e quale Didatta, i curricoli formativi in genere, i criteri di accreditamento, le relazioni interne ed esterne, e in genere tutti gli aspetti relativi alla gestione e al perseguimento degli scopi della Società;

j)           fissare la quota sociale annua

k)         fissare la quota di iscrizione.

Il Comitato Direttivo delibera validamente in presenza della metà (se del caso arrotondata al numero intero superiore) dei suoi membri.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, decide il voto del presidente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

 

Articolo 18   Comitato Direttivo – Competenze disciplinari

Il Comitato Direttivo, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un Socio che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione all'società (nell’ambito della sua specifica qualifica societaria) o che comunque possano recare nocumento all’immagine della società stessa, può in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto:

a)        formulare un richiamo formale nei confronti del socio diffidandolo dal proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio;

b)        richiedere al socio di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi;

c)         deferire il socio al Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 19   Assemblea dei Soci Didatti

a)        L’assemblea è costituita dai Soci Didatti e dai membri del Comitato Direttivo in regola con il pagamento delle quote sociali;

b)        L’assemblea dei Soci Didatti si riunisce in via ordinaria in occasione dell’Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta il Comitato Direttivo o la Commissione Scientifico Didattica ne ravvisino la necessità o almeno un terzo dei Soci Didattici ne faccia richiesta;

c)         Ogni Socio Didatta ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio Didatta che parimenti sia in grado di parteciparvi;

d)        L’assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal membro più anziano per età; il verbale è redatto dal Segretario del Comitato Direttivo su apposito registro e da un membro della Commissione Scientifico Didattica in sua assenza;

e)        L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti;

f)           L’assemblea ratifica l’accoglimento delle domande a Socio Didatta che sono state precedentemente valutate positivamente dalla Commissione Scientifico Didattica;

g)        L’assemblea delibera su quanto di sua competenza vale a dire la promozione e il miglioramento di qualità dell’attività scientifica e culturale della Società.

A tale scopo promuove il confronto sulla didattica tra le varie scuole e favorisce l’elaborazione di Linee Guida a garanzia della qualità della formazione; promuove progetti di ricerca nell’ambito del Counseling Cognitivo e diffonde i lavori scientifici più significativi;

supervisiona e garantisce la qualità dell’attività editoriale e culturale della Società.

Per svolgere più efficacemente tali compiti può articolarsi in gruppi di lavoro operativi cui l’Assemblea stessa può delegare esplicitamente dei compiti specifici anche per l’aspetto decisionale.

Articolo 20   Commissione Scientifico – Didattica

La Commissione Scientifico – Didattica è formata da due Soci Didatti, nominati dal Presidente su designazione dell’assemblea dei Didatti.

Essa esprime ove richiesto dallo Statuto, o, ove richiesto con decisione dall’Assemblea dei Didatti, la valutazione preliminare istruttoria degli atti sui quali dovrà poi decidere l’Assemblea dei Didatti.

Il parere motivato della Commissione Scientifico – Didattica  non è vincolante per le successive decisioni.

La Commissione Didattica raccoglie dalla Segreteria della Società le informazioni necessarie a verificare l’effettivo mantenimento della qualifica di Socio Didatta; in caso di rilevato inadempimento di tali obblighi, ne fa relazione all’Assemblea dei Didatti per le opportune azioni.

 

Articolo 21   Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri nominati dall’Assemblea generale su una rosa di nomi proposti dall’assemblea medesima tramite il presidente.

Ove un membro del Collegio, per giustificati motivi, rinunci alla nomina anche dopo averla accettata, si provvede alla sua sostituzione nelle stesse forme della nomina.

L’attività del Collegio è limitata e subordinata alle controversie ad esso sottoposte nelle forme di rito.

L’incarico dei Probiviri ha durata triennale ed è rinnovabile illimitatamente.

L’incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Alle spese relative all’attività del Collegio si provvede con apposita voce del bilancio sociale.

Articolo 22    Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Il Socio che violi le norme dello Statuto o del Regolamento, che commetta scorrettezze deontologiche o che non ottemperi alle decisioni legittime degli organi sociali o che, ove formalmente richiamato, persista senza giustificazioni nel disattendere gli obblighi assunti con la propria adesione alla Società è deferito al Collegio dei Probiviri.

Parimenti può adire tale giudizio un Socio che abbia subito un torto a causa di decisioni illegittime, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prese dagli organi sociali.

Sono escluse dalle competenze del Collegio le controversie in materia di quote sociali nonché quelle attinenti all’attribuzione delle qualifiche sociali.

La decisione di adire il Collegio dei Probiviri può essere assunta dal Comitato Direttivo o può essere proposta da un Socio o da un organo societario mediante domanda scritta e motivata al Presidente della Società.

In quest’ultimo caso il Presidente, entro il termine perentorio di 60 giorni, esperisce quanto è in suo potere rimuovere il fatto che ha causato la domanda.

Trascorso tale termine è obbligato alla immediata trasmissione integrale della domanda al Collegio medesimo, accompagnata da una propria relazione motivata, dandone contestuale notizia a tutte le parti interessate a mezzo lettera raccomandata.

Il Collegio dei Probiviri istruisce la pratica, sente le parti, valuta i mezzi di prova, decide sulla controversia; ove necessario stabilisce con decisione vincolante quali atti e da che debbano essere compiuti per la salvaguardia dell’immagine e della dignità della Società.

Qualora le decisioni del Collegio comportino la proposta di radiazione del Socio dalla Società, il Collegio provvede alla trasmissione del relativo verbale al Presidente perché provveda ad inserirlo all’ordine del giorno della Assemblea generale.

Tutti gli atti del collegio hanno forma scritta e sono redatti in appositi verbali sottoscritti da tutti i membri; il verbale deve contenere la motivazione della decisione.

Il Collegio dei Probiviri prende le proprie decisioni secondo il diritto e a maggioranza dei soci membri.

Il Collegio dei Probiviri propone all'assemblea generale un progetto di codice deontologico.

Articolo 23   Organo di revisione

L’assemblea nomina ogni anno un revisore che è sempre rieleggibile.

 

SEZIONE 4

Articolo 24   Amministrazione

L’SSCC tiene una contabilità che viene chiusa annualmente al 31 dicembre la prima volta il 31 dicembre 2004.

Articolo 25   Firme

La società è rappresentata dalla firma collettiva a due del presidente e di un membro del Comitato Direttivo.

Articolo 26   Responsabilità e patrimonio sociale

Le entrate e i beni della Società sono principalmente costituiti dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali annue e da ogni contributo pubblico e privato.

La società risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio,

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato direttivo.

Articolo 27   Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Società, da parte del Comitato o di almeno di tre membri di esso, dovrà essere convocata un’Assemblea generale avente questa unica trattanda.

Questa Assemblea dovrà essere composta da almeno i tre quarti (arrotondati se dal caso al numero intero superiore) dei membri aventi diritto di voto.

Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea, passata un’ora dall’inizio fissato, inizierà i lavori.

Le decisioni saranno valide con la maggioranza dei tre quarti (arrotondati se del caso al numero intero superiore) dei membri presenti.

Qualora l’Assemblea non dovesse raggiungere un risultato positivo, l’Assemblea generale sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.

Le decisioni saranno in questo caso valevoli qualunque sia il numero dei presenti e a maggioranza relativa.

Il caso di scioglimento, l’Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

L’eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti, dovrà essere devoluto a enti o altre società che svolgono attività analoghe.

È esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

Il Comitato funzionerà come organo esecutivo per la liquidazione e darà scarico del suo mandato ad un’Assemblea generale di chiusura.

 

Articolo 28   Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 14 febbraio 2004.