Statuto della Società
Svizzera di Counselling Cognitivo Relazionale
Articolo
5
Ammissione dei Soci
Articolo
6
Dimissioni e Perdita
della qualità di socio
Articolo
10
Soci Istituzionali
Articolo
13
Dimissioni e Perdita
della qualità di socio
Articolo
14
Organi della società
Articolo
15
Assemblea generale
Articolo
16
Comitato Direttivo -
Composizione
Articolo
17
Comitato Direttivo –
Competenze generali
Articolo
18
Comitato Direttivo –
Competenze disciplinari
Articolo
19
Assemblea dei Soci
Didatti
Articolo
20
Commissione Scientifico
– Didattica
Articolo
21
Collegio dei Probiviri
Articolo
22
Attribuzioni del
Collegio dei Probiviri
Articolo
23
Organo di revisione
Articolo
26
Responsabilità e
patrimonio sociale
Articolo
28
Disposizioni finali
Con denominazione Società Svizzera di Counselling Cognitivo Relazionale (SSCCR) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti Codice Civile Svizzero.
La società ha sede a Lugano.
Lo scopo della società è promuovere l’approfondimento degli aspetti teorici, clinici e applicativi del Counseling cognitivo, nonché promuovere interventi di formazione, supervisione e consulenza nel campo del Counseling.
La società non ha scopo di lucro.
Alla società possono aderire persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.
I soci possono essere:
· Aderenti
· Ordinari
· Didatti
· Istituzionali
· Onorari
· Sostenitori
Le richieste d’ammissione di nuovi membri sono sottoposte al giudizio inappellabile del Comitato Direttivo.
Il rifiuto di una domanda d’ammissione non comporta alcun obbligo di comunicazione del motivo.
Il socio perde tale qualità per dimissioni, per decadenza, per esclusione, per morosità, per radiazione.
In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea generale a seguito di una proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni da membro ordinario possono essere rassegnate tramite comunicazione per iscritto.
Sono Soci Aderenti coloro che condividono gli scopi della società;
Sono Soci Ordinari le persone che hanno completato un iter formativo nel Counseling e che vengono accreditati dal Comitato direttivo secondo il Regolamento della Società.
Tramite il Regolamento della Società la società definisce gli standard e i criteri di accreditamento per i soci e per gli istituti di formazione; definisce inoltre un Albo Nazionale per i Counselor ad orientamento cognitivo.
Possono diventare Soci Didatti i Soci Ordinari da almeno sei anni, che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica e nel perseguimento degli scopi societari.
Il regolamento definisce i dettagli.
Sono quegli enti, istituti o associazioni che condividono gli scopi dell’società e che ne facciano specifica richiesta; nel caso, possono così avvalersi della dizione di associato SSCC.
Tale qualifica è attribuita a persone che si sono particolarmente distinte per i contributi forniti nel campo del Counseling e che accettino di aderire alla SSCC secondo i contenuti di questo statuto.
Essi sono nominati dal Presidente della Società su indicazione del Comitato Direttivo.
Sono quelle Organizzazioni o individui che, condividendo gli scopi ed i fini della SSCC contribuiscono a fornire supporti finanziari alla Società.
Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale e della quota di iscrizione.
Il socio perde tale qualità per dimissioni, per decadenza, per esclusione, per morosità, per radiazione.
In quest’ultimo caso la decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea generale a seguito di una proposta motivata presentata dal Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni da membro ordinario possono essere rassegnate tramite comunicazione per iscritto.
Gli organi della società sono:
a) Assemblea generale
b) Comitato Direttivo
c) Assemblea dei Soci Didatti
d) Commissione Scientifico – Didattica
e) Collegio dei Probiviri
f) Organo di revisione dei conti
All'assemblea della società possono partecipare tutti i soci.
Il diritto di voto è tuttavia limitato ai soci ordinari.
Le competenze dell'assemblea generale sono:
a) approvazione dei rapporti di gestione e di conti annuali;
b) nomina del presidente, del segretario, e degli altri membri del Comitato Direttivo;
c) nomina dell'organo di revisione;
d) revisione parziale o totale dello Statuto;
e) fissazione della tassa sociale;
f) approvazione delle Regolamento della Società
g) approvazione del Codice Deontologico
h) tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non assegnano ad un altro organo sociale.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, una volta all’anno – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale – per l’approvazione del conto economico.
Su proposta del Comitato Direttivo o di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto, un’assemblea straordinaria deve essere convocata dal comitato entro 30 giorni dalla proposta.
L’Assemblea deve essere convocata mediante lettera contenente l’indirizzo del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno, inviata agli associati non meno di dieci giorni dalla data fissata; tale termine, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.
Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, per l’eventualità che in occasione della prima l’Assemblea non potesse validamente costituirsi.
L’assemblea è presieduta dal presidente
Per la nomina del presidente l'assemblea sarà presieduta da un presidente di sala.
In prima convocazione per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità, decide il voto del presidente.
Per la modifica dello scopo della società è in ogni caso necessaria la presenza e il voto della metà più uno dei soci.
Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano oppure, se richiesto da almeno un terzo (arrotondato se del caso al numero intero inferiore) dai membri con diritto di voto presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.
Le deliberazioni della assemblea risulteranno dal verbale della riunione firmato dal presidente e dal segretario e ratificato dalla successiva assemblea.
Il comitato è eletto dall’Assemblea ordinaria, resta in carica tre anni, è rieleggibile ed è composto:
· dal presidente;
· dal segretario;
· da tre o più altri membri
Il Comitato Direttivo è competente per
a) curare gli interessi dell'società e assicurare l’amministrazione corrente e deliberare in genere su tutte le questioni inerenti la gestione dell’società;
b) rappresentare la società di fronte ai terzi, anche in giustizia;
c) presentare la relazione e il resoconto finanziario annuali all'assemblea generale;
d) convocare e preparare l'assemblea generale;
e) tenere il registro dei soci
f) formulare le direttive per i piani dell’attività della società e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;
g) approvare il programma annuale di attività dell’società;
h) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
i) allestire un Regolamento della Società inerente i criteri di formazione per il riconoscimento quale Counselor e quale Didatta, i curricoli formativi in genere, i criteri di accreditamento, le relazioni interne ed esterne, e in genere tutti gli aspetti relativi alla gestione e al perseguimento degli scopi della Società;
j) fissare la quota sociale annua
k) fissare la quota di iscrizione.
Il Comitato Direttivo delibera validamente in presenza della metà (se del caso arrotondata al numero intero superiore) dei suoi membri.
Le decisioni del Comitato Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, decide il voto del presidente.
Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Il Comitato Direttivo, nel caso in cui venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un Socio che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione all'società (nell’ambito della sua specifica qualifica societaria) o che comunque possano recare nocumento all’immagine della società stessa, può in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto:
a) formulare un richiamo formale nei confronti del socio diffidandolo dal proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio;
b) richiedere al socio di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi;
c) deferire il socio al Collegio dei Probiviri.
a) L’assemblea è costituita dai Soci Didatti e dai membri del Comitato Direttivo in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) L’assemblea dei Soci Didatti si riunisce in via ordinaria in occasione dell’Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta il Comitato Direttivo o la Commissione Scientifico Didattica ne ravvisino la necessità o almeno un terzo dei Soci Didattici ne faccia richiesta;
c) Ogni Socio Didatta ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio Didatta che parimenti sia in grado di parteciparvi;
d) L’assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal membro più anziano per età; il verbale è redatto dal Segretario del Comitato Direttivo su apposito registro e da un membro della Commissione Scientifico Didattica in sua assenza;
e) L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti;
f) L’assemblea ratifica l’accoglimento delle domande a Socio Didatta che sono state precedentemente valutate positivamente dalla Commissione Scientifico Didattica;
g) L’assemblea delibera su quanto di sua competenza vale a dire la promozione e il miglioramento di qualità dell’attività scientifica e culturale della Società.
A tale scopo promuove il confronto sulla didattica tra le varie scuole e favorisce l’elaborazione di Linee Guida a garanzia della qualità della formazione; promuove progetti di ricerca nell’ambito del Counseling Cognitivo e diffonde i lavori scientifici più significativi;
supervisiona e garantisce la qualità dell’attività editoriale e culturale della Società.
Per svolgere più efficacemente tali compiti può articolarsi in gruppi di lavoro operativi cui l’Assemblea stessa può delegare esplicitamente dei compiti specifici anche per l’aspetto decisionale.
La Commissione Scientifico – Didattica è formata da due Soci Didatti, nominati dal Presidente su designazione dell’assemblea dei Didatti.
Essa esprime ove richiesto dallo Statuto, o, ove richiesto con decisione dall’Assemblea dei Didatti, la valutazione preliminare istruttoria degli atti sui quali dovrà poi decidere l’Assemblea dei Didatti.
Il parere motivato della Commissione Scientifico – Didattica non è vincolante per le successive decisioni.
La Commissione Didattica raccoglie dalla Segreteria della Società le informazioni necessarie a verificare l’effettivo mantenimento della qualifica di Socio Didatta; in caso di rilevato inadempimento di tali obblighi, ne fa relazione all’Assemblea dei Didatti per le opportune azioni.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri nominati dall’Assemblea generale su una rosa di nomi proposti dall’assemblea medesima tramite il presidente.
Ove un membro del Collegio, per giustificati motivi, rinunci alla nomina anche dopo averla accettata, si provvede alla sua sostituzione nelle stesse forme della nomina.
L’attività del Collegio è limitata e subordinata alle controversie ad esso sottoposte nelle forme di rito.
L’incarico dei Probiviri ha durata triennale ed è rinnovabile illimitatamente.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Alle spese relative all’attività del Collegio si provvede con apposita voce del bilancio sociale.
Il Socio che violi le norme dello Statuto o del Regolamento, che commetta scorrettezze deontologiche o che non ottemperi alle decisioni legittime degli organi sociali o che, ove formalmente richiamato, persista senza giustificazioni nel disattendere gli obblighi assunti con la propria adesione alla Società è deferito al Collegio dei Probiviri.
Parimenti può adire tale giudizio un Socio che abbia subito un torto a causa di decisioni illegittime, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prese dagli organi sociali.
Sono escluse dalle competenze del Collegio le controversie in materia di quote sociali nonché quelle attinenti all’attribuzione delle qualifiche sociali.
La decisione di adire il Collegio dei Probiviri può essere assunta dal Comitato Direttivo o può essere proposta da un Socio o da un organo societario mediante domanda scritta e motivata al Presidente della Società.
In quest’ultimo caso il Presidente, entro il termine perentorio di 60 giorni, esperisce quanto è in suo potere rimuovere il fatto che ha causato la domanda.
Trascorso tale termine è obbligato alla immediata trasmissione integrale della domanda al Collegio medesimo, accompagnata da una propria relazione motivata, dandone contestuale notizia a tutte le parti interessate a mezzo lettera raccomandata.
Il Collegio dei Probiviri istruisce la pratica, sente le parti, valuta i mezzi di prova, decide sulla controversia; ove necessario stabilisce con decisione vincolante quali atti e da che debbano essere compiuti per la salvaguardia dell’immagine e della dignità della Società.
Qualora le decisioni del Collegio comportino la proposta di radiazione del Socio dalla Società, il Collegio provvede alla trasmissione del relativo verbale al Presidente perché provveda ad inserirlo all’ordine del giorno della Assemblea generale.
Tutti gli atti del collegio hanno forma scritta e sono redatti in appositi verbali sottoscritti da tutti i membri; il verbale deve contenere la motivazione della decisione.
Il Collegio dei Probiviri prende le proprie decisioni secondo il diritto e a maggioranza dei soci membri.
Il Collegio dei Probiviri propone all'assemblea generale un progetto di codice deontologico.
L’assemblea nomina ogni anno un revisore che è sempre rieleggibile.
L’SSCC tiene una contabilità che viene chiusa annualmente al 31 dicembre la prima volta il 31 dicembre 2004.
La società è rappresentata dalla firma collettiva a due del presidente e di un membro del Comitato Direttivo.
Le entrate e i beni della Società sono principalmente costituiti dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali annue e da ogni contributo pubblico e privato.
La società risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio,
E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato direttivo.
In caso di proposta di scioglimento della Società, da parte del Comitato o di almeno di tre membri di esso, dovrà essere convocata un’Assemblea generale avente questa unica trattanda.
Questa Assemblea dovrà essere composta da almeno i tre quarti (arrotondati se dal caso al numero intero superiore) dei membri aventi diritto di voto.
Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea, passata un’ora dall’inizio fissato, inizierà i lavori.
Le decisioni saranno valide con la maggioranza dei tre quarti (arrotondati se del caso al numero intero superiore) dei membri presenti.
Qualora l’Assemblea non dovesse raggiungere un risultato positivo, l’Assemblea generale sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.
Le decisioni saranno in questo caso valevoli qualunque sia il numero dei presenti e a maggioranza relativa.
Il caso di scioglimento, l’Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.
L’eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti, dovrà essere devoluto a enti o altre società che svolgono attività analoghe.
È esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.
Il Comitato funzionerà come organo esecutivo per la liquidazione e darà scarico del suo mandato ad un’Assemblea generale di chiusura.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 14 febbraio 2004.